Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, escluse le imposte dirette, le tasse telegrafiche e telefoniche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e' parificato per il conseguimento dei propri fini alle Amministrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 6 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-11;933~art14 · fonte del testo