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All'onere di lire venti miliardi previsto per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvedera' con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nel capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 6 settembre 1960 al 8 febbraio 1972
