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Un Comitato dei Ministri, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio e per la pubblica istruzione, fissa le direttive generali che il C.N.E.N. deve osservare. Lo stesso Comitato determina, su proposta del Presidente del C.N.E.N., gli emolumenti del Vice presidente e dei membri della Commissione direttiva prevista dall'articolo 6. Ai suoi lavori possono, ove occorra, essere chiamati a partecipare anche altri Ministri interessati a determinate questioni. Il Comitato dei Ministri e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per l'industria e il commercio.
Testo in vigore dal 6 settembre 1960 al 2 giugno 1968
