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Il C.N.E.N. e' presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e riferisce annualmente sulle attivita' da questo svolte al Comitato dei Ministri. Il Presidente puo' delegare le proprie funzioni, in tutto o in parte, al Vice presidente. La carica di Vice presidente del C.N.E.N. e' incompatibile con l'esercizio professionale in materie attinenti all'energia nucleare.

Testo in vigore dal 6 settembre 1960 al 8 febbraio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-08-11;933~art5 · fonte del testo