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La Commissione direttiva e' composta dal Presidente del C.N.E.N. e da sei membri scelti tra persone particolarmente competenti in materia di scienza e tecnica nucleare e delle sue applicazioni. I membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Tra questi con lo stesso decreto viene nominato il Vice presidente. Fanno inoltre parte di diritto della Commissione direttiva il direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio, che sopraintende ai problemi della energia, e il direttore generale del Ministero della pubblica istruzione che sopraintende all'istruzione superiore. I professori di ruolo dell'insegnamento superiore che siano membri della Commissione direttiva, sono collocati fuori ruolo. La Commissione delibera:

  • a)sul bilancio preventivo, sugli eventuali provvedimenti di variazione e sul bilancio consuntivo;
  • b)sui programmi particolareggiati di attivita', redatti in base alle direttive del Comitato dei Ministri;
  • c)sulle assunzioni e licenziamenti del personale direttivo;
  • d)sulle convenzioni e contratti anche con enti nazionali e stranieri per la ricerca scientifica e applicata. La Commissione si pronuncia altresi' su ogni altro affare che le venga proposto dal Presidente e puo' delegare a questo e al Vice presidente il potere di concludere contratti e convenzioni fino all'ammontare di lire 10 milioni. Le deliberazioni di cui alla lettera b) e quelle sulle convenzioni e contratti che impegnano il C.N.E.N. per un ammontare superiore a lire 100 milioni sono soggette all'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio. L'approvazione si intende concessa trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della deliberazione. La vigilanza sugli atti amministrativi e' successiva e l'annullamento deve essere pronunciato nel termine di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 6 settembre 1960 al 8 febbraio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-08-11;933~art6 · fonte del testo