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Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato dei Ministri e la Commissione direttiva, e' nominato il Segretario generale del Comitato nazionale dell'energia nucleare. Il Segretario generale e' organo esecutivo del C.N.E.N.: cura la esecuzione delle deliberazioni della Commissione direttiva, sopraintende all'attivita' degli uffici del C.N.E.N. ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dalla Commissione direttiva. Il Segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni della Commissione direttiva. Il Segretario generale dura in carica quattro anni, puo' essere confermato ed il suo ufficio e' incompatibile con altra attivita': ove sia professore di ruolo dell'insegnamento superiore e' collocato fuori ruolo. Il trattamento economico e' stabilito con deliberazione della Commissione direttiva, soggetta ad approvazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro.
Testo in vigore dal 6 settembre 1960 al 8 febbraio 1972
