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Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro e' nominato il Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare composto di tre membri effettivi e due supplenti designati come segue: uno effettivo con funzione di presidente del Collegio, ed uno supplente, dal Ministro per il tesoro che li sceglie tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato; uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro per l'industria e il commercio; uno effettivo dal Ministro per la pubblica istruzione. I revisori dei conti provvedono al controllo della gestione amministrativa e finanziaria, nonche' del conto consuntivo del Comitato nazionale per l'energia nucleare e riferiscono annualmente al Ministro per il tesoro ed al Ministro per l'industria e il commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Testo in vigore dal 6 settembre 1960 al 8 febbraio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-08-11;933~art9 · fonte del testo