Tutte le facilitazioni relative all'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, ivi comprese quelle previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1317, sono soppresse. L'ingresso gratuito e' consentito per due giorni festivi e due feriali al mese, scelti per ciascuno dei monumenti, musei, gallerie o scavi dalle singole soprintendenze. E' sempre consentito l'ingresso gratuito ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il ventesimo anno di eta' o che abbiano superato il sessantesimo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' rilasciare per tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, o limitatamente a quelli di determinate zone, apposite tessere di libero ingresso con fotografia a coloro che, per ragioni di studio o del loro ufficio o per compiti speciali, debbano visitare gli istituti di antichita' e d'arte. Le ragioni di studio o di ricerca debbono essere attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca o di cultura italiani o stranieri, sulla base di criteri definiti dal comitato di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 30 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;502~art4 · fonte su Normattiva