Nella prima applicazione della presente legge, e fino all'entrata in funzione del comitato di cui all'articolo 1, le tasse di ingresso di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, sono quintuplicate.

Testo vigente dal 30 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;502~art5 · fonte su Normattiva