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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1988, in lire 100 milioni per il 1989 e in lire 105 milioni per il 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento indicato alla voce "Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale". Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1989 al 9 ottobre 2010
