Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1989 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1988, in lire 100 milioni per il 1989 e in lire 105 milioni per il 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento indicato alla voce "Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale". Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1989 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 116/1999

    Questione infondata
    2 aprile 1999

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio della Magistratura militare con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta in…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 102 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-12-30;561~art3 · fonte del testo