Il CGIE si articola in:

  • a)Assemblea plenaria;
  • b)Comitato di presidenza;
  • c)commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e ((...)) in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area;3
  • d)commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;
  • e)gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessita'.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89

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Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1, alinea) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 24 giugno 2014

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-11-06;368~art8bis · fonte su Normattiva