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Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate deve essere richiesto:

  • a)sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;
  • b)sulle clausole di carattere militare da includere nei Trattati e nelle Convenzioni internazionali;
  • c)sulle proposte da trasmettere al Ministero del tesoro per la formazione del progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario;
  • d)sugli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro per la difesa in materia di disciplina militare; di ordinamento delle Forze armate; di stato e avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali; di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;
  • e)sui programmi relativi agli armamenti terrestri, navali ed aerei ed ai grandi approvvigionamenti;
  • f)sui capitolati d'onere generali o particolari e sui progetti di contratti e transazioni nei casi in cui la legge di contabilita' generale dello Stato prescrivere il parere del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 6 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art11 · fonte del testo