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Il Ministro per la difesa puo', di propria iniziativa o su proposta del presidente o dei presidenti di sezione, sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo che non rientri fra quelle sopra elencate.

Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 2 giugno 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art12 · fonte del testo