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Il Consiglio superiore delle Forze armate - in riunione plenaria - viene convocato di iniziativa del suo presidente o su proposta dei presidenti di sezione. I membri straordinari e i membri ordinari relatori sono convocati dal presidente a partecipare alle riunioni, a seconda della materia da trattare ed in eguale numero per ciascuna Forza armata.

Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 2 giugno 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;167~art13 · fonte del testo