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Il Consiglio supremo di difesa e' presieduto dal Presidente della Repubblica, ed e' composto: dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice-presidente; dal Ministro per gli affari esteri; dal Ministro per l'interno; dal Ministro per il tesoro; dal Ministro per la difesa; dal Ministro per l'industria ed il commercio; dal Capo di Stato Maggiore della difesa. Il segretario del Consiglio e' nominato dal Consiglio stesso fuori del suo seno, e partecipa alle sedute.

Testo in vigore dal 28 agosto 1950 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;624~art2 · fonte del testo