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Il presidente puo' convocare riunioni del Consiglio supremo di difesa con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo precedente e degli Alti Commissari. Possono altresi' essere convocati alle riunioni del Consiglio, quando il presidente lo ritenga opportuno, i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, i presidenti degli organi ed istituti indicati nell'art. 4, nonche' persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della liberta' e delle formazioni partigiane.

Testo in vigore dal 28 agosto 1950 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;624~art3 · fonte del testo