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Il Consiglio supremo di difesa, nello svolgimento delle sue attribuzioni, puo' avvalersi del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'istituto centrale di statistica, dei Corpi consultivi delle Forze armate e di altri organi consultivi dello Stato.

Testo in vigore dal 28 agosto 1950 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;624~art4 · fonte del testo