Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1950 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il segretario del Consiglio supremo di difesa raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti. A tale scopo il segretario del Consiglio puo' chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti ed imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.
Testo in vigore dal 28 agosto 1950 al 9 ottobre 2010
