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Il segretario del Consiglio supremo di difesa raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti. A tale scopo il segretario del Consiglio puo' chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti ed imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.

Testo in vigore dal 28 agosto 1950 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;624~art5 · fonte del testo