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Presso il Consiglio supremo di difesa e' istituito un Ufficio di segreteria che coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo precedente. L'Ufficio di segreteria e' costituito da personale comandato, militare e civile, delle Amministrazioni dello Stato. Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria sara' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa.
Testo in vigore dal 28 agosto 1950 al 9 ottobre 2010
