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Il Consiglio supremo di difesa si riunisce almeno due volte all'anno. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessita', dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o sui proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 28 agosto 1950 al 9 ottobre 2010
