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Le spese per il funzionamento del Consiglio supremo di difesa graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Alle spese predette si provvedera', per l'esercizio finanziario in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dal capitolo n. 3553 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 28 agosto 1950 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;624~art8 · fonte del testo