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Il Collegio dei revisori dei conti si compone di quattro membri, di cui uno, che lo presiede, designato dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero della marina mercantile, uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ed uno eletto a scrutinio segreto dall'assemblea, a maggioranza dei votanti, fra i non appartenenti al Consiglio direttivo.

Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;223~art10 · fonte del testo