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L'assemblea delibera:

  • a)sull'elezione del membro elettivo del Collegio dei revisori dei conti;
  • b)sull'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, previa, relazione dei revisori dei conti;
  • c)sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, nonche' sulle spese che vincolano il bilancio oltre un quinquennio;
  • d)sull'organizzazione interna dell'amministrazione consortile. L'assemblea e' convocata dal presidente in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria quando egli lo ritenga necessario o lo richiedano almeno cinque membri del Consiglio direttivo ovvero un terzo dei consorziati con domanda scritta e motivata. L'assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno meta' dei suoi membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consorziati e sempre a maggioranza dei votanti. Nel caso di parita' di voti, la votazione sara' rinnovata. Verificandosi di nuovo la parita', prevarra' il voto del presidente.

Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;223~art13 · fonte su Normattiva