Art. 19 — Imposte e tasse
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Nei riguardi della tassa di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'Ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato. I materiali destinati alla costruzione, manutenzione e sistemazione, nonche' all'esercizio delle opere e delle attrezzature portuali ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.
Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
