Art. 23 — Scioglimento
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L'Amministrazione del Consorzio puo' essere sciolta quando dopo essere stata diffidata per l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, persista nel violarli o quando si verifichi l'ipotesi dell'impossibilita' di funzionamento. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per il tesoro e quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto e' stabilito termine entro cui dovra' procedersi alla Costituzione di nuovi organi del Consorzio ed e' nominato un commissario straordinario.
Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
