Art. 3 — Enti consorziati
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Partecipano al Consorzio: lo Stato; la Regione sarda e quelle laziale ed umbra, quando siano costituite; la provincia di Roma: i comuni di Roma, Civitavecchia, Cagliari ed Olbia; la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma. Possono partecipare al Consorzio: le province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Perugia, Terni, Cagliari, Nuoro e Sassari; le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Province suddette.
Testo in vigore dal 18 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
