Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1967 al 7 marzo 1981. Leggi il testo vigente →
Al "Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali" affluiscono le addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali finora versate dalle compagnie e dai gruppi portuali:
- a)al "Fondo contributi previdenziali e assistenziali compagnie e gruppi portuali";
- b)al "Fondo gratifica speciale lavoratori portuali";
- c)al "Fondo assistenza economica lavoratori compagnie portuali";
- d)al Fondo "Cassa mutua malattia lavoratori portuali", gestito dalla Federazione italiana lavoratori dei porti sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, comprese quelle relative ai contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni;
- e)al "Fondo assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori portuali";
- f)al "Fondo assistenza malattia ai pensionati". Il Fondo tiene gestioni separate per le singole contribuzioni e prestazioni. Il servizio di tesoreria e di cassa del Fondo sara' espletato da un Istituto di credito di diritto pubblico in base ad apposita convenzione. Nulla e' innovato per quel che riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie e gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzioni per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 10 aprile 1967 al 7 marzo 1981
