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Col Fondo si provvede:

  • a)al pagamento alle compagnie e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi da essi dovuti, nell'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidita' e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari, adeguamento pensioni e quelli dovuti all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;
  • b)ad assicurare ai lavoratori portuali una integrazione mensile di salario sostitutiva di quella prevista per gli operai dell'industria dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;
  • c)a corrispondere a fine d'anno ai lavoratori portuali uno speciale compenso a titolo di gratifica natalizia, di ferie e per festivita' nazionali ed infrasettimanali;
  • d)al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dei contributi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalita' di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto. Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche possono essere fissate - con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative - retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali. Per quanto riguarda il pagamento a conguaglio dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per il periodo dal 1 gennaio 1955 alla data di entrata in vigore della presente legge, verra' provveduto - con gli stessi criteri di cui al comma precedente e per il periodo globale - con determinazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile;
  • e)a prestazioni assistenziali supplementari di malattia a favore dei lavoratori portuali;
  • f)al pagamento alle Compagnie ed ai Gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni;
  • g)ad altre provvidenze a favore dei lavoratori portuali.

Testo in vigore dal 10 aprile 1967 al 7 marzo 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-03-22;161~art3 · fonte del testo