Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1967 al 7 marzo 1981. Leggi il testo vigente →
L'amministrazione del Fondo e' affidata ad un Comitato composto come segue:
- a)dal Ministro per la marina mercantile che lo presiede o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato;
- b)dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale;
- c)da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- d)da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- e)da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli armatori, nonche' degli agenti marittimi e raccomandatari, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali;
- f)da otto rappresentanti dei lavoratori portuali, nominati dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- g)dal direttore della divisione Servizi contabili del lavoro portuale o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario. I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Ministro per la marina mercantile, con proprio decreto, nomina tra i membri del Comitato due vice presidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
Testo in vigore dal 10 aprile 1967 al 7 marzo 1981
