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Il riscontro sulla regolarita' della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono nominati: tre, rispettivamente, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro la previdenza sociale e dal Ministro per la marina mercantile, e due dal Ministro per la marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I membri supplenti sono nominati dal Ministro per la marina mercantile; uno di essi, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative. La Presidenza del Collegio e' assunta dal membro effettivo nominato dal Ministro per il tesoro. Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.

Testo in vigore dal 10 aprile 1967 al 7 marzo 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-03-22;161~art6 · fonte del testo