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In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia, per i lavoratori portuali di cui allo articolo 110 del Codice della navigazione ed all'articolo 194 del relativo regolamento di attuazione, nonche' per i lavoratori appartenenti ad altre categorie operanti nei porti assistite - alla data di entrata in vigore della presente legge - dalla Cassa generale per la mutualita' dei lavoratori portuali di Genova, dalla Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona e dalla Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - dalla data di entrata in vigore della presente legge - si avvale delle Casse stesse ai fini delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni. Le Casse di cui al precedente comma continuano a svolgere anche l'attivita' assistenziale per le prestazioni integrative e migliorative del trattamento di assicurazione obbligatoria generale, compreso il servizio della medicina preventiva. Per i lavoratori indicati al primo comma del presente articolo le Compagnie portuali di Genova, Savona e Venezia sono tenute a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i contributi dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Ai fini di calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche si applicano gli stessi criteri indicati nel secondo comma del punto d) del precedente articolo 3. I rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse indicate nel primo comma del presente articolo saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Casse saranno assistite dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati. In tale convenzione la somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovra' versare a ciascuna delle Casse medesime per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'Istituto e' determinata sulla base dei costi sopportati dall'Istituto medesimo per l'assistenza di malattia ai lavoratori del settore dell'industria. Detta somma globale non potra' comunque superare il gettito complessivo dei contributi versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, afferenti alla gestione di malattia dei lavoratori di cui al precedente primo comma. Alla fine di ciascun anno, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile - sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative - potra' determinare, con proprio decreto, in relazione alle risultanze di gestione delle singole Casse, la somma da versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, da parte delle Casse stesse, a titolo di partecipazione alla mutualita' generale. La convenzione di cui sopra sara' approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori portuali.

Testo in vigore dal 10 aprile 1967 al 7 marzo 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-03-22;161~art8 · fonte del testo