La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1265~art6 · fonte del testo