Fino a quando non verra' emanato lo statuto di cui al precedente articolo 4, saranno osservate in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per i finanzieri, le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento d'amministrazione per la Guardia di finanza approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532.

Testo vigente dal 9 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1265~art5 · fonte su Normattiva