Fino a quando non verra' emanato lo statuto di cui al precedente articolo 4, saranno osservate in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per i finanzieri, le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento d'amministrazione per la Guardia di finanza approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532.
Testo vigente dal 9 novembre 1960
