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Fino a quando non verra' emanato lo statuto di cui al precedente art. 4, saranno osservate, in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, le disposizioni contenute nello statuto del Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1964 al 2 febbraio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-11-12;1279~art5 · fonte del testo