Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale

Art. 1 — Fondo di solidarietà nazionale

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Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale verra' fatta affluire la somma di lire 50 miliardi mediante versamento da parte del Ministero del tesoro nell'anno 1.970. Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per consentire, in caso di eccezionali calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche:

  • a)il pronto intervento per sovvenire alle piu' immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiarie, aziendali ed interaziendali, nonche' delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;
  • b)la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonche' la ricostruzione o riparazione delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;
  • c)l'attuazione di iniziative, da parte di consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi. Il Ministro per il tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai sensi del successivo articolo 2, provvede con propri decreti alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata nonche' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A decorrere dall'anno 1971, le somme prelevate dal "Fondo" fino al 30 giugno di ciascun anno precedente saranno reintegrate allo stesso "Fondo" a carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sino a raggiungere la dotazione di lire 50 miliardi.

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art1 · fonte su Normattiva