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Art. 15 — Costituzione dei consorzi

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I consorzi di cui al primo comma dell'articolo precedente sono riconosciuti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta di uno o piu' promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di una pluralita' di associati il cui raccolto medio annuo sia ritenuto congruo dal Ministero medesimo al raggiungimento degli scopi associativi. L'adesione deve risultare da atto notarile. Con decreto, di cui al comma precedente, il Ministro autorizza il comitato promotore a predisporre, qualora lo statuto non risulti gia' predisposto dagli associati, lo schema dello statuto consortile e ad avviare il funzionamento del consorzio.

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art15 · fonte su Normattiva