Art. 23 — Disposizioni finanziarie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004. Leggi il testo vigente →
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un netto ricavo di lire 50 miliardi per l'anno 1970 mediante operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato nell'anno medesimo ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004
