Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale

Art. 26 — Applicazione della legge

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L'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio dello Stato. I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale, sentiti i competenti organi regionali.

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art26 · fonte su Normattiva