Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Art. 26 — Applicazione della legge
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004. Leggi il testo vigente →
L'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio dello Stato. I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale, sentiti i competenti organi regionali.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004
