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Art. 5 — Agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione)

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A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste all'articolo 2 dello stesso decreto-legge per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, compreso il lavoro del coltivatore, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2 medesimo. A favore di conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concessi per gli scopi di cui al precedente comma i contributi in conto capitale contemplati dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, nonche' i prestiti integrativi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sempreche' ricorrano le condizioni stabilite dalla richiamata norma, ivi compresa l'alternativita' con le agevolazioni creditizie per lo stesso scopo. Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entita' dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varieta' di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle organizzazioni professionali di categoria. Le provvidenze creditizie e contributive di cui ai precedenti commi possono essere concesse alle medesime condizioni per agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi, e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonche' per l'approvvigionamento di concimi e di sementi cerealicole, bieticole, orticole e foraggere, quando, a causa di eccezionale prolungata siccita', si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio economico aziendale.

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 16 novembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art5 · fonte su Normattiva