Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Art. 6 — Corresponsione diretta dei contributi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004. Leggi il testo vigente →
Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004
