Art. 8 — Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale)
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La concessione dei prestiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della presente legge, nonche' la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi, si effettua con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi i 5 milioni.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004
