Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Art. 9 — Pubblicità degli interventi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004. Leggi il testo vigente →
La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entita' dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati saranno obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004
