Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale

Art. 9 — Pubblicità degli interventi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004. Leggi il testo vigente →

La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entita' dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati saranno obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art9 · fonte su Normattiva