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Al Fondo gestione affluisce il gettito delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali versate dalle compagnie e dai gruppi portuali per:

  • a)l'erogazione dei salari differiti;
  • b)le prestazioni economiche;
  • c)l'assicurazione contro le malattie e le relative indennita' integrative;
  • d)l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le relative indennita' integrative;
  • e)le erogazioni integrative relative ad aumenti periodici del salario, indennita' di buonuscita ed eventuali prepensionamenti;
  • f)altre prestazioni in atto, ovvero da istituire anche sostitutive o modificative di quelle di cui alle precedenti lettere, sulla base di accordi fra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative. I titoli e le misure delle addizionali di cui al precedente comma sono determinati a norma dell'articolo 203 del regolamento al codice della navigazione, sulla base degli accordi fra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative e previe direttive emanate dal Ministero della marina mercantile. Il servizio di tesoreria e di cassa e' affidato a un Istituto di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad un'apposita convenzione con il Fondo gestione. Nulla e' innovato per quanto riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie e dei gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzione per le forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1981 al 24 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-02-17;26~art2 · fonte su Normattiva