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Il comitato di amministrazione del Fondo gestione ha i seguenti compiti:

  • a)adotta il regolamento per il proprio funzionamento;
  • b)delibera in materia di ordinamento dei servizi, di regolamento organico, dei ruoli, di stato giuridico e trattamento economico di attivita' e di quiescenza dei dipendenti del Fondo gestione, nonche' in materia di stato giuridico e trattamento economico del direttore del Fondo gestione. Detti trattamenti saranno determinati secondo gli accordi sindacali riguardanti la regolamentazione nazionale degli addetti alle compagnie portuali;
  • c)delibera sugli indirizzi generali di amministrazione del Fondo gestione;
  • d)delibera sui bilanci preventivi e consuntivi del Fondo gestione;
  • e)delibera sull'accettazione di eredita', legati e donazioni;
  • f)delibera sulla costituzione e sulla regolamentazione di comitati consultivi e commissioni;
  • g)delibera sui limiti e sulle condizioni per la stipulazione di prestiti ed altre operazioni finanziarie;
  • h)delibera sul compenso da attribuire al presidente, ai vice presidenti ed agli altri membri del comitato e sulla misura dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato e delle commissioni;
  • i)autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, nonche' in materia di ricorso ad arbitrato e sulla nomina degli arbitri;
  • l)fissa le modalita' dei versamenti dei contributi dovuti al Fondo gestione dalle compagnie e dai gruppi portuali;
  • m)determina le modalita' delle prestazioni del Fondo gestione alle compagnie e gruppi portuali;
  • n)stabilisce l'importo massimo delle spese in ordine alle quali decide direttamente il presidente;
  • o)provvede per tutto quanto rientra nei compiti del Fondo gestione.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1981 al 24 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-02-17;26~art5 · fonte su Normattiva