Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1981 al 24 gennaio 1990. Leggi il testo vigente →
Il comitato di amministrazione del Fondo gestione ha i seguenti compiti:
- a)adotta il regolamento per il proprio funzionamento;
- b)delibera in materia di ordinamento dei servizi, di regolamento organico, dei ruoli, di stato giuridico e trattamento economico di attivita' e di quiescenza dei dipendenti del Fondo gestione, nonche' in materia di stato giuridico e trattamento economico del direttore del Fondo gestione. Detti trattamenti saranno determinati secondo gli accordi sindacali riguardanti la regolamentazione nazionale degli addetti alle compagnie portuali;
- c)delibera sugli indirizzi generali di amministrazione del Fondo gestione;
- d)delibera sui bilanci preventivi e consuntivi del Fondo gestione;
- e)delibera sull'accettazione di eredita', legati e donazioni;
- f)delibera sulla costituzione e sulla regolamentazione di comitati consultivi e commissioni;
- g)delibera sui limiti e sulle condizioni per la stipulazione di prestiti ed altre operazioni finanziarie;
- h)delibera sul compenso da attribuire al presidente, ai vice presidenti ed agli altri membri del comitato e sulla misura dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato e delle commissioni;
- i)autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, nonche' in materia di ricorso ad arbitrato e sulla nomina degli arbitri;
- l)fissa le modalita' dei versamenti dei contributi dovuti al Fondo gestione dalle compagnie e dai gruppi portuali;
- m)determina le modalita' delle prestazioni del Fondo gestione alle compagnie e gruppi portuali;
- n)stabilisce l'importo massimo delle spese in ordine alle quali decide direttamente il presidente;
- o)provvede per tutto quanto rientra nei compiti del Fondo gestione.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1981 al 24 gennaio 1990
