Nell'ambito della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, il Ministero degli affari esteri provvede, per gli anni 2001 e 2002, al coordinamento di interventi di urgenza e di progetti integrati per la rimozione e la distruzione degli ordigni disseminati e per iniziative di decontaminazione ambientale nelle aree interessate da recenti conflitti.

Testo vigente dal 20 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-07;58~art5 · fonte su Normattiva