Art. 5 — Interventi urgenti
Nell'ambito della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, il Ministero degli affari esteri provvede, per gli anni 2001 e 2002, al coordinamento di interventi di urgenza e di progetti integrati per la rimozione e la distruzione degli ordigni disseminati e per iniziative di decontaminazione ambientale nelle aree interessate da recenti conflitti.
Testo vigente dal 20 marzo 2001
