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((Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)).
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((Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)).
Art. 1 — Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi
Art. 2 — Quadro d'azione e di riferimento
Art. 3 — Decreto di attuazione
Art. 4 — Dotazione del Fondo e copertura finanziaria
Art. 5 — Interventi urgenti
Art. 6 — Relazione annuale