Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 febbraio 1943 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Per la, cessazione dal servizio continuativo di carriere e per tutti gli altri provvedimenti di stato in genere, agli aiutanti di battaglia si applicano le disposizioni vigenti relative ai sottufficiali.
Testo in vigore dal 10 febbraio 1943 al 9 ottobre 2010
