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[1]Il trattamento economico da corrispondere agli aiutanti di battaglia e' stabilito dalla seguente tabella:
[2]---------------------------------------------------- ANNI Stipendio e supplemento di servizio attivo annuali ---------------------------------------------------- di servizio di grado stipendio servizio attivo ---------------------------------------------------- - - 9.100 2.200 18 4 10.000 2.200 22 8 11.000 2.200 26 12 11.900 2.200 30 16 12.800 2.200 33 19 13.700 2 200
[3]Per quanto concerne invece ogni altra indennita' si applicheranno le norme relative ai marescialli di 1° classe del rispettivo ruolo e categoria. 1
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1942-XXI
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - DI REVEL
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 144
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 144 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le anzianita' di servizio e di grado, richieste dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1942, n. 1755, ai fini della concessione degli aumenti periodici di stipendio agli aiutanti di battaglia dell'Aeronautica, sono fissate rispettivamente in anni 16, 19, 22, 25 e 28 ed in anni 4, 3,3,3 e 3. Per quanto concerne ogni altra indennita', si applicano le norme relative ai marescialli di prima classe del rispettivo ruolo e categoria".
Testo in vigore dal 1 aprile 1947 al 9 ottobre 2010
