Art. 4 — Personale scientifico, tecnico ed amministrativo
Il personale scientifico e' costituito da professori e ricercatori dell'Universita' di Firenze e delle altre universita' e istituzioni di ricerca italiane e straniere convenzionate, che siano formalmente associate al LENS e ne assicurino continuamente il funzionamento secondo quanto previsto dallo statuto. Il personale di cui al comma 1 ha diritto a condurre ricerca attiva nel laboratorio, utilizzando gratuitamente le attrezzature secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 8. Il personale tecnico ed amministrativo necessario al suo funzionamento e' assegnato direttamente al LENS dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle universita' fissate nella legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modificazioni, e va ad integrare la pianta organica dell'Universita' di Firenze. Per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessita', il LENS puo' avvalersi altresi' di personale tecnico, anche di cittadinanza straniera, assunto, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del proprio bilancio, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.
Testo vigente dal 9 febbraio 1991
