Per il trasferimento degli ingegneri del Corpo del Genio civile di grado inferiore a quello di ingegnere capo, destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque e presso il Magistrato per il Po nonche' del personale tecnico del Genio civile e del personale idraulico addetto al servizio idrografico ed idraulico presso gli uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia o in quella dei Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, deve essere sentito il parere del presidente del Magistrato per il Po o del presidente del Magistrato alle acque, secondo la rispettiva competenza.

Testo vigente dal 27 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735~art10 · fonte del testo